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CESSIONE DI FABBRICATO PDF  | Print |  E-mail

CESSIONE DI UN FABBRICATO O PARTE DI ESSO
A CITTADINI ITALIANI

LA NORMATIVA

L’art. 12 del D.L. 21/03/1978 n°. 59, convertito nella Legge 18/05/1978 n°. 191, stabilisce che:
Chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco) entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

QUANDO SI DEVE FARE LA COMUNICAZIONE

Si deve obbligatoriamente fare ogniqualvolta viene consentito ad un cittadino italiano (che quindi è quello che prende possesso del fabbricato) l’uso esclusivo di un fabbricato (o parte di esso) per un periodo superiore ai 30 giorni.
Se il periodo è inferiore ai 30 giorni non vi è alcun obbligo.
L’obbligo permane in caso di cessione del fabbricato a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato gratuito, etc.) a carico di chi cede.

CHI HA L’OBBLIGO DI FARE LA COMUNICAZIONE

L’obbligo di fare la comunicazione, su modello apposito, spetta alternativamente al:
- proprietario (preferibilmente)
- locatario
- affittuario
o comunque colui che ha la disponibilità dell’immobile o della parte di immobile ceduta

ENTRO QUANTO TEMPO VA FATTA LA COMUNICAZIONE

Entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Per chi fa domanda di residenza, le 48 ore (due giorni lavorativi) si intendono a partire dal giorno in cui presenta all’Ufficio Anagrafe la pratica di residenza (sempre che non l’abbia comunicato prima).

ASSUNZIONE, OSPITALITA’, CESSIONE DI UN IMMOBILE
A CITTADINI STRANIERI O APOLIDI

LA NORMATIVA

L’art. 7 del Decreto Legislativo 286/98, stabilisce che chiunque (quindi sia esso italiano o straniero), a qualsiasi titolo:
- dà alloggio a
- ospita
- cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato a
uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco)

QUANDO SI DEVE FARE LA COMUNICAZIONE

Si deve obbligatoriamente fare quando ad un cittadino straniero o apolide (che quindi è quello che prende possesso del fabbricato):
- viene dato alloggio (genericamente lo si prende in casa od in altro fabbricato)
- viene data ospitalità (lo si ospita in casa propria)
- viene ceduta la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato
la comunicazione deve essere fatta SEMPRE, indipendentemente dal periodo (anche un giorno) mediante compilazione del modulo allegato da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune (o spedendolo per posta entro i termini indicati sotto).
Se lo straniero o apolide resta nell’alloggio o fabbricato per più di 30 giorni va barrata anche la casella della “cessione di fabbricato” ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 21/03/1978 n° 59 (convertito nella Legge 18/05/1978 n° 191).

CHI HA L’OBBLIGO DI FARE LA COMUNICAZIONE

L’obbligo di fare la comunicazione, su modello apposito, spetta alternativamente al:
- datore di lavoro (per le assunzioni)
- proprietario (preferibilmente)
- locatario
- affittuario
o comunque colui che ha la disponibilità dell’immobile o della parte di immobile ceduta.

ENTRO QUANTO TEMPO VA FATTA LA COMUNICAZIONE

Entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Per chi fa domanda di residenza, entro 48 ore (due giorni lavorativi) dal giorno in cui presenta all’Ufficio Anagrafe la pratica di residenza.

MODULI CESSIONE FABBRICATO:

a cittadino italiano

a cittadino straniero 

 

 

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